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Novità in materia di donazione immobiliare
Il nuovo art. 5635 (con la nuova rubrica denominata: “Effetti della riduzione della donazione”), come modificato dall’articolo 44 comma 1 lettera c), dispone che “… La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. …”.
Con la nuova disciplina, in sostanza, viene meno la garanzia ex lege del bene immobile donato per la soddisfazione della quota di legittima. Di conseguenza, fermi rimanendo i diritti dei terzi acquirenti aventi causa dal donatario, il legittimario può ottenere dal donatario alienante una compensazione in denaro del valore necessario ad integrare la sua quota di legittima.
In altri termini, l’azione di riduzione non può più pregiudicare il successivo acquirente dell’immobile. A tal riguardo, tuttavia, è necessario fare una distinzione tra acquirente a titolo oneroso e quello a titolo gratuito: infatti, mentre l’acquirente a titolo oneroso non è in alcun modo obbligato nei confronti del legittimario, l’avente causa a titolo gratuito è obbligato, in caso di insolvenza del donatario, a compensare in denaro il legittimario, per integrare la sua quota di legittima, nei limiti del vantaggio da lui conseguito.
La nuova disciplina fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma 1, n. 1, con la conseguenza che l’azione di riduzione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.